CONVENZIONE BUCCHIONI’S STUDIO S.A.S

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4S Srl ha stipulato una convenzione con Bucchioni’s Studio S.a.s  – https://www.bucchioniassicurazioni.it/

Queste le coperture assicurative riservate agli iscritti SNAMI:

  1. RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA (Garanzia Base) CONDANNA IN SOLIDO CON L’AZIENDA SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA DI APPARTENENZA (Garanzia Opzionale)
ASSICURATO
Tutto il personale dipendente e non dipendente che esercita la professione sanitaria a qualsiasi titolo nelle dalla Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria Pubblica e/o Privata e/o in Enti Pubblici, che abbia aderito alla presente Polizza Convenzione ed abbia pagato il relativo premio.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA (Garanzia Base) La Compagnia, fino alla concorrenza del Massimale prescelto, come riportato nel Certificato di Assicurazione / Modulo di Adesione, prestano l’Assicurazione nella forma «claims made» e si obbligano a tenere indenne l’Assicurato per azioni di rivalsa a seguito di sentenza di condanna definitiva per colpa grave pronunciata dalla Corte dei Conti oppure a seguito di sentenza di condanna definitiva per colpa grave pronunciata dall’Autorità Giudiziaria ordinaria in sede civile nel processo promosso nei confronti dell’Assicurato dalla Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria Pubblica e/o Privata, nonché a tenere indenne l’Assicurato in caso di rivalsa di responsabilità amministrativa esercitata dalla Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria Pubblica e/o Privata e di surroga ai sensi dell’Art. 1916 comma 1 c.c. esperita dall’impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria Pubblica e/o Privata anche ai sensi dell’art.9 Legge 24/2017. L’Assicurazione è operante per tutte le Attività Professionali esercitate dall’Assicurato, indicate nel Certificato di Assicurazione, svolte presso una Struttura Sanitaria o Socio-Sanitaria Pubblica e/o Privata. L’Assicurazione è estesa inoltre alla Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile degli Assicurati. L’Assicurazione opera altresì con riferimento alla responsabilità per danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici e/o atti di solidarietà umana, indipendentemente dal giudizio di colpa grave. La Compagnia pertanto non interviene nei procedimenti civili ed in eventuali richieste di mediazione.”
SEZIONE II – CONDANNA IN SOLIDO CON L’AZIENDA SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA DI APPARTENENZA (Garanzia Opzionale) Se espressamente richiamato nel Modulo di Adesionee seguito il pagamento del relativo premio di cui al punto 9 della Scheda di Polizza della presente Convenzione, la Compagnia, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’Articolo 3, indennizzano le somme che l’Assicurato è tenuto a pagare in conseguenza di procedimenti esecutivi (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, espropriazione) subiti direttamente dall’Assicurato in seguito ad una decisione giudiziaria (condanna, ordine, ingiunzione) con la quale l’Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni dell’Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e lo stesso Assicurato siano stati condannati o ingiunti, in solido tra loro, al pagamento di somme a terzi soggetti. Il sinistro si verifica, ed è indennizzabile a termini della presente polizza, solo qualora la Struttura Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni della Struttura Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto, e che il procedimento esecutivo sia stato avviato anche nei confronti dell’Assicurato obbligato in solido. La Copertura Assicurativa è estesa anche per un massimale di euro 200.000,00 ad una eventuale provvisionale liquidata in sede penale e per la quale l’Ente dopo che gli sia stata comunicata da parte dell’Assicurato la richiesta di manleva dal pagamento, non provveda nei termini prescritti con conseguente esposizione diretta dell’assicurazione al pagamento del danno. L’Assicurato attivando la presente garanzia dichiara di cedere alla Compagnia tutti i propri diritti ed azioni nei confronti della Struttura Sanitaria di appartenenza e/o della Compagnia di Assicurazioni della Struttura Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza per il recupero delle somme versate per suo conto in forza della Legge, che pone a suo carico solamente la rivalsa per i casi di Colpa Grave ed impegna la Struttura Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza a coprire la responsabilità per colpa lieve dell’Assicurato con polizza di assicurazione e/o fondi all’uopo predisposti. Restano valide le esclusioni tutte di cui all’Art. 9 di Polizza. Resta altresì esclusa dalla presente garanzia qualsiasi domanda di intervento della Compagnia a seguito di richieste di terzi prima che si siano verificati i presupposti previsti dalla presente estensione di garanzia. E’ data facoltà all’Assicurato di acquistare, per una annualità, anche singolarmente la garanzia Condanna in Solido. Dopo la prima annualità sarà acquistabile solo in abbinata alla garanzia Base.
RISCHI COPERTI
L’assicurazione, quale delimitata in questa Polizza e ferme le esclusioni, è riferita alle attività dichiarate dall’Assicurato nel Modulo di Adesione ed a quelle analoghe precedentemente svolte presso altre Aziende Sanitarie, a condizione che l’attività esercitata dall’Assicurato sia svolta in conformità a quanto previsto dalla normativa Italiana ed Europea di volta in volta applicabili e previo ottenimento dei necessari titoli di studio, specializzazioni ed accreditamenti previsti da tali normative. L’assicurazione è riferita a tutte le mansioni demandate all’Assicurato nella sua qualità di dipendente, convenzionato, consulente o collaboratore di Aziende pubbliche e/o a partecipazione pubblica (ospedali, cliniche o altri istituti pubblici) e del personale esercente le professioni sanitarie in strutture sanitarie private. È compresa altresì l’attività professionale “intramoenia” esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell’Assicurato: La comunicazione scritta con la quale il Terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da presunto fatto colposo attribuibili all’Assicurato stesso e/o a chi per lui e/o gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni;La citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per presunto fatto colposo, errore od omissione;L’inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto dell’assicurazione;La comunicazione formale, secondo i dettami della Legge, con la quale l’Azienda Sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni informa l’Assicurato che la stessa è destinataria di una richiesta da parte di un Terzo di essere risarcito per un fatto che vede coinvolto l’Assicurato medesimo;La comunicazione formale con la quale l’Azienda Sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni, secondo quanto previsto dalla Legge, informa l’Assicurato dell’avvio di trattative stragiudiziali col Danneggiato;Il ricevimento da parte dell’Assicurato di un’istanza di conciliazione secondo quanto previsto dalla Legge;La citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato da parte dell’Azienda Sanitaria e/o della Compagnia di Assicurazioni con l’imputazione di Colpa Grave nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge e/o dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.L’invito a dedurre e/o la citazione in giudizi dinanzi alla Corte dei Conti. Non è considerata comunicazione formale dell’Azienda Sanitaria di appartenenza la richiesta di una semplice relazione tecnico-sanitaria.
SINISTRO
L’evento originario, errore od omissione accaduto o commesso non prima della data di retroattività ed in conseguenza del quale si produca una richiesta di risarcimento così come sopra definita che venga portata a conoscenza dell’Assicurato e da questi denunciata alla Società Assicuratrice per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione. (Claims Made).
MASSIMALE
Il massimale per sinistro o sinistro in serie è quello previsto per Legge: tre volte il reddito professionale ivi compresa la retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo. Resta inteso che in ogni caso il limite di risarcimento non potrà superare quanto indicato sul certificato di assicurazione.
FRANCHIGIA
Nessuna.
RETROATTIVITÀ E POSTUMA
Retroattività base 10 anni dalla data di decorrenza. Illimitata su espressa richiesta con aumento del 10% del premio annuale. Postuma 10 anni per cessata attività professionale per qualsiasi causa con sovra-premio del 200% del premio di tariffa applicabile.
DURATA POLIZZA
Decorrenza variabile: al 1° Gennaio per adesioni entro il 28.02 di ogni anno; per adesioni dopo il 28/2 dalle ore 24.00 del giorno di acquisto della copertura. Scadenza: il 31.12 di ogni anno SENZA TACITO RINNOVO.
SOCIETÀ ASSICURATRICE: REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell’Agricoltura 7 37135 Verona
Sede operativa: Via Mecenate 90 20138 Milano
Capitale sociale € 6.680.000,00 (i.v.)
Cod. Fisc./P.IVA e n. di iscrizione al Registro delle imprese di Verona 05850710962
Telefono +39 02 92885700
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
INTERMEDIARIO CHE GESTISCE IL CONTRATTO
Bucchioni’s Studio S.a.s R.E.A. 99974 Iscrizione Rui n. A000232125 Sezione A – Via Redipuglia n.15 – 19124
La Spezia
Tel. 0187280122 – Fax 0187575808
e-mail: bucchioni@bucchioniassicurazioni.it
Pec: bucchionistudio@legalmail.it.
PROCEDURA DI ADESIONE
On-line sulla piattaforma www.bucchioniassicurazioni.it; La procedura di acquisto richiede pochi minuti e si perfeziona con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario.

La presente scheda ha carattere indicativo. Si rimanda per le effettive condizioni di copertura alla lettura del testo di polizza.

FATTI NOTI: ESCLUSI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA

Non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi coperti dalla presente polizza in dipendenza dell’attività esercitata dall’assicurato stesso con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla data di effetto di questa assicurazione e che si siano concretizzati con una richiesta di risarcimento da parte di terzi, da parte dell’azienda di appartenenza e/o con invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.

2.RESPONSABILITA’ CIVILE – RESPONSABILITA’ CIVILE PER COLPA GRAVE – RCO

ASSICURATO
La persona fisica debitamente munita dei titoli di studio e delle abilitazioni e specializzazioni necessarie richieste dalla legge ed indicate espressamente nella Scheda di Polizza, che svolge la propria attività professionale secondo le modalità indicate nel Modulo di Adesione e riportate nella Scheda di Polizza.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A) Responsabilità Civile In relazione alla Responsabilità Civile, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo, di errore o di omissione, commessi unicamente nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata nel  Modulo di Adesione e riportata nell’Allegato 1 alla sezione “Specialità Mediche Assicurabili”, che costituisce parte integrante del contratto, sempreché l’Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e che risulti in regola con il versamento del Premio nei termini dovuti e che abbia le qualificazioni, le specializzazioni e le abilitazioni necessarie richiesta dalla normativa vigente di volta in volta applicabile.   La Compagnia risponde:

a) dei Danni cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale predetta;   b) delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto a cui l’Assicurato presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi;

c) delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222;   d) i Danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono connessi alla attività professionale dichiarata.
B) Responsabilità Civile per Colpa Grave Limitatamente ai casi di Responsabilità Civile derivanti da colpa grave, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto dei massimali di polizza, solo qualora egli sia dichiarato – con sentenza dell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicate richieste – responsabile o corresponsabile per colpa grave (in quest’ultimo caso pro-quota e senza obbligo di solidarietà).

L’esistenza di un’eventuale altra polizza di colpa grave stipulata dall’Assicurato con la Compagnia non farà cumulo con la presente polizza. L’esistenza di un’eventuale altra polizza di colpa grave stipulata dall’Assicurato con altro assicuratore è soggetta alle previsioni di cui all’Art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
C) RCO La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;   2) ai sensi delle disposizioni del codice civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D. P. R. del 30 giugno 1965, n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali. La garanzia della R.C.O. è estesa alle malattie professionali riconosciute dall’INAIL (ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO) e/o a quelle ritenute tali dalla Magistratura, purché siano conseguenza di fatti avvenuti durante la validità dell’assicurazione e si manifestino in data posteriore a quella d’inizio copertura del certificato di assicurazione. Se il numero di lavoratori dipendenti di cui sopra è superiore a quattro, la polizza è soggetta alla previa approvazione della direzione generale della Compagnia ed al pagamento di un sovra-premio da determinarsi dalla stessa.
RISCHI COPERTI
La garanzia è operante per quanto previsto dall’Art. 1 delle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale (Oggetto dell’Assicurazione) in relazione allo svolgimento dell’attività professionale dell’Assicurato come definita nella Scheda di Polizza.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Quella che, per prima, tra le seguenti circostanze venga a conoscenza dell’Assicurato nel corso di ciascun Periodo di Assicurazione:
a) La comunicazione scritta (escluse la querela e quella relativa al procedimento penale) con cui il terzo manifesta all’Assicurato medesimo l’intenzione di ritenerlo responsabile per Danni o Perdite Patrimoniali cagionati da fatto colposo o da errore o da omissione attribuiti all’Assicurato o a persona della quale l’Assicurato debba rispondere, oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali Danni; b) La citazione in giudizio o la chiamata in causa notificata all’Assicurato per fatto colposo o errore o omissione;

c) L’azione giudiziaria promossa in qualsiasi forma contro l’Assicurato (anche ai sensi degli artt. 696 e 696 bis C.P.C.) relativamente alle responsabilità di cui all’oggetto della Polizza;

d) La notifica effettuata all’Assicurato di un atto di costituzione di “Parte Civile” da parte di un terzo in un procedimento penale;

e) La ricezione da parte dell’Assicurato di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010;

f) Qualsiasi atto giudiziario, compresi avvisi di garanzia atti e/o comunicazioni della magistratura penale o degli organi di polizia giudiziaria notificati all’Assicurato;

g) Comunicazioni inviate all’Assicurato dalla Struttura Sanitaria presso cui presta la propria attività ai sensi dell’Art. 13 Legge N. 24/2017;

h) La citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato da parte della Struttura Sanitaria e/o della Compagnia di Assicurazioni con l’imputazione di Colpa Grave nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge.
SINISTRO
La Richiesta di Risarcimento da parte di un terzo per il risarcimento di danni per cui è stata stipulata la Polizza.
MASSIMALE
A scelta tra EUR 1.000.000,00 , EUR 2.000.000,00 , EUR 3.000.000,00 ed EUR 5.000.000 per sinistro e/o sinistro in serie.
FRANCHIGIA
Nessuna.
RETROATTIVITÀ E POSTUMA
Retroattività 10 anni. L’Assicurato ha facoltà di richiedere un periodo di retroattività illimitata previa applicazione e pagamento di un sovra-prezzo pari al 10% del premio. Postuma di anni 10 per cessata attività, anche per i soggetti che non fossero già stati assicurati da attivi.
DURATA POLIZZA
Contratto Annuale CON TACITO RINNOVO, possibilità di frazionamento semestrale del pagamento.
SOCIETÀ ASSICURATRICE
BH Italia – Rappresentanza Generale per l’Italia di Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL) Rating AA+
Pec:
 bh-italia@legalmail.it.
INTERMEDIARIO CHE GESTISCE IL CONTRATTO
Bucchioni’s Studio S.a.s R.E.A. 99974 Iscrizione Rui n. A000232125 Sezione A – Via Redipuglia n.15 – 19124 La Spezia – Tel. 0187280122 – Fax 0187575808 – e-mail: bucchionistudio@bucchioniassicurazioni.it
Pec: bucchionistudio@legalmail.it.
PROCEDURA DI ADESIONE
On-line sulla piattaforma www.bucchioniassicurazioni.it; La procedura di acquisto richiede pochi minuti e si perfeziona con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario.

La presente scheda ha carattere indicativo. Si rimanda per le effettive condizioni di copertura alla lettura del testo di polizza.

3. TUTELA LEGALE

ASSICURATO
Dipendente Comparto Sanità S.S.N. e Dipendente Comparto Enti Pubblici il cui interesse è tutelato dall’assicurazione. Personale Esercente le professioni sanitarie in strutture sanitarie private.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Sezione I (colpa grave)
La Società, per quanto previsto dalle condizioni generali e particolari di polizza e sino alla concorrenza del massimale indicato, assicura il rischio delle spese legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali per ogni grado di giudizio, per la difesa nei procedimenti di responsabilità per colpa grave avanti Corte dei Conti e altre autorità competenti ove consegua sentenza di condanna e ad integrazione dei contratti collettivi di lavoro in conseguenza di fatti o atti direttamente commessi o attribuiti all’espletamento del servizio o dei compiti d’ufficio.
ESTENSIONI IN AMBITO CIVILE E PENALE
Assistenza legale ad integrazione di quanto disciplinato dai CCNL per vertenze civili, penali, amministrative in caso di rifiuto dell’ente di appartenenza e della Compagnia garante a rimborsare le spese sostenute dal dipendente per quanto posto a suo carico dalla legge e dal CCNL. Franchigia di € 5.000 per sinistro.
ESTENSIONE Sez I (facoltativa) IN CASO DI ASSOLUZIONE
Estensione di garanzia facoltativa per integrazione pagamento spese legali rispetto a quanto previsto dal CCNL a carico dell’Ente in caso di assoluzione di fronte alla Corte dei Conti. Premio aggiuntivo € 50.
MASSIMALE Sez I
€ 25.000 o € 50.000 per vertenza, illimitato per anno assicurativo.
PREMI Sez I
Massimale   € 25.000     €  50,00 Massimale   € 50.000     €100,00
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Sezione II (Penale)
La Società assicura il rischio delle spese legali e peritali, nella fase stragiudiziale nonché per ogni stato e grado di giudizio, per la tutela dei diritti soggettivi degli assicurati come espressamente previsto dalle condizioni generali e particolari di polizza e sino alla concorrenza del massimale indicato, in conseguenza di fatti derivanti dal rischio nello svolgimento dell’attività dichiarati in polizza, esercitato in conformità delle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge.
MASSIMALE Sez II
Illimitato per numero di vertenze e per anno assicurativo con un massimo esborso di Euro 25.000 per evento, con il limite di spese legali e peritali di Euro 12.000 per il primo grado di giudizio.
PREMI Sez II
Medici che effettuano interventi chirurgici, anestesisti e rianimatori, Direttore Generale e Direttore Amministrativo – € 550,00.Dirigenti Sanitari e non Sanitari-Medici che non effettuano interventi chirurgici – € 350,00.Personale Sanitario e non Sanitario, componenti comitato etico, quadri sanitari, OTA e OSS – € 140,00. Settore Dipendenti di Enti Pubblici – € 350,00.
ESTENSIONE Sez II (facoltativa) CONTROVERSIE DI LAVORO
In sede civile con Ente/Azienda pubblica con il S.S.N.Massimale Euro 5.000 per vertenza e anno assicurativo. Aumento premio 20%.
RETROATTIVITA’ Sez I e II
Anni 5 dalla sottoscrizione di polizza.
POSTUMA Sez I e II
60 giorni per sinistri insorti nel periodo assicurativo. Postuma a scelta di 5 anni (Aumento premio 100%) o 10 anni (Aumento premio 200%) per cessata attività.
 ESCLUSIONI Sez I e II
     Dolo e patteggiamento Fatti noti – fatti, notizie, circostanze e situazioni note all’assicurato per i quali sia presumibile un seguito giudiziario. Vertenze tra il Contraente e/o gli Assicurati e la Società UCA.
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.        Sede e Direzione Generale in Piazza San Carlo, 161- PALAZZO VILLA – 10123 Torino – Tel. 011.5627373 – Fax 011.5621563 – uca@uca-assicurazione.com – www.uca-assicurazione.com – PEC: pecuca@legalmail.it Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fiscale/Partita IVA 00903640019 – Capitale Sociale € 6.000.000,00 i.v. – Numero R.E.A. Torino 115282 – Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 – Società autorizzata all’esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/03/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 – e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 DEL 08/09/1994 – INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE provv. IVASS n. 7 del 16/7/2013 su Reg. ISVAP n. 35/2010: in home page di www.uca.assicurazione.com accesso in area riservata.
INTERMEDIARIO CHE GESTISCE IL CONTRATTOBucchioni’s Studio S.a.s R.E.A. 99974 – Iscrizione Rui n. A000232125 Sezione A Via Redipuglia n.15, 19124 La Spezia, Tel. 0187280122 – Fax 0187575808.E-mail: bucchioni@bucchioniassicurazioni.itPec: bucchionistudio@legalmail.it
PROCEDURA DI ADESIONE      On-line sulla piattaforma www.bucchioniassicurazioni.it;       la procedura di acquisto richiede pochi minuti e si perfeziona con       pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario.

La presente scheda ha carattere indicativo. Si rimanda per le effettive condizioni di copertura alla lettura del testo di polizza.

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