Nuove disposizioni sul regolamento europeo sulla privacy da parte del garante della stessa e fac-simile del modello semplificato per gli studi dei medici di medicina generale.
In base alla circolare del 7 marzo 2019 per i Medici di Medicina Generale non è necessario raccogliere il consenso informato; infatti il testo della circolare declina “Diversamente dal passato, quindi, il professionista sanitario, soggetto al segreto professionale, non deve più richiedere il consenso del paziente per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria richiesta dall’interessato, indipendentemente dalla circostanza che operi in qualità di libero professionista (presso uno studio medico) ovvero all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata.”
Inoltre non si è tenuti a designare il RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) poichè la circolare riporta: “Quanto, poi, al singolo professionista sanitario che operi in regime di libera professione a titolo individuale, si fa presente che lo stesso non è tenuto alla designazione di tale figura con riferimento allo svolgimento della propria attività.”
Per quanto riguarda invece il Registro delle attività di trattamento a cui siamo tenuti, il Garante ha predisposto un modello semplificato: sotto troverete un fac simile (ovviamente come tale lo stesso andrà adattato alle proprie specificità.)